Emergenza caldo, firmato protocollo lavoro: “Priorità a salute e sicurezza”
E’ stato firmato il protocollo sulle emergenze climatiche estreme al ministero del Lavoro. Alla riunione, presieduta dalla ministra Marina Calderone, erano presenti Cgil, Cisl, Uil e Ugl per i sindacati, Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani per le associazioni datoriali.
“È un protocollo che potrà aprirsi a ulteriori adesioni, – sottolinea il ministro- ulteriori condivisioni che promuove le buone pratiche al fine di scongiurare gli infortuni, come anche eventi e condizioni di malessere connessi a questo clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità con cui si lavora”.
“Questo protocollo intende valorizzare le iniziative contrattuali assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda e vuole essere un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali. Il lavoro non finisce certamente qui perché questo protocollo sarà recepito in un decreto ministeriale che adotterò nei prossimi giorni” conclude Calderone.
Cosa prevede
Secondo quanto prevede il protocollo, al fine di attivare “tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo) ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche”.
Inoltre, “a fronte delle disposizioni previste dalla decretazione specifica, in particolare sulla regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei termini previsti per i diversi settori produttivi (Cigo, Cisoa), – si legge nel testo – demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (Inl, Inail, MdS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, il presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche”.
“L’obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” si precisa. “Particolare attenzione viene posta, ad esempio, agli strumenti dell’informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela”. E ancora si prevedono percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in alternanza scuola lavoro o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.
Tra i possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo: 1. Informazione/formazione 2. Sorveglianza sanitaria 3. Abbigliamento/indumenti/dpi 4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro
In relazione all’adozione degli accordi attuativi del presente Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie: per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale). In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.
Fonti sindacali

